In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento in materia di “depositi dormienti” (recato dal d.p.r. 22/06/2004, pubblicato sulla G.U. del 02/08/2007 n° 178) pubblichiamo in allegato alla presente, l’elenco dei rapporti al portatore risultati dormienti alla data di entrata in vigore del Regolamento (17/08/2007), quelli cioè che non vengono movimentati dal titolare o delegati per un periodo di 10 anni dalla data di libera disponibilità delle somme.
Nel caso in cui il titolare o delegati, non impartiscano disposizione entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente, il rapporto verrà estinto, e le somme varranno devolute al Fondo di cui all’art. 3 del Regolamento sopra citato. Tale Fondo, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (previsto dagli artt. 343-345 della Legge 23/12/2005 n. 266) è stato così costituito allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie.
I Titolari di rapporti dormienti, nominativi, verranno avvisati invece tramite raccomandata A/R (in questo caso il termine di 180 giorni partirà dalla data di ricezione) e seguiranno sempre l’iter sopra descritto.