Categorie
Basilea 2 ( 3 File )
Festa del Socio BCC di Riano ( 15 File )
Clienti Comunicazioni della BCC di Riano ( 34 File )
Soci Comunicazioni della BCC di Riano ( 18 File )
Reclami ( 12 File )
Moduli per effettuare i Reclami presso la BCC di Riano.
RECLAMI DELLA CLIENTELA
La Banca di Credito Cooperativo di Riano pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze.
In questa ottica ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere suggerimenti e reclami e aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'Arbitro Bancario Finanziario e l' Ombudsman - Giurì bancario.
Il cliente, nel caso in cui non abbia trovato soluzione ad un problema rivolgendosi direttamente al personale della Banca di Riano, ha il diritto di presentare formale reclamo.
Per presentare un reclamo basta inviarlo in forma scritta, per posta ordinaria o in via informatica – si veda box sotto -, ovvero consegnarlo direttamente allo sportello della Banca di Riano presso il quale è intrattenuto il rapporto. Il responsabile dello sportello, dietro rilascio di ricevuta, provvederà all’inoltro all’Ufficio Reclami della Banca di Riano. L'Ufficio Reclami della Banca evaderà tempestivamente le richieste pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di servizi di investimento).
Per agevolare la presentazione del reclamo scritto la Banca di Riano ha predisposto una lettera tipo disponibile di seguito e presso il punto trasparenza presente in ogni agenzia. In caso di difficoltà gli operatori di sportello sono disponibili per la consegna cartacea.
Se il cliente non riceve risposta entro i termini previsti, ovvero se non è soddisfatto della risposta, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (nel caso di servizi bancari e finanziari, esclusi servizi di investimento) o all’Ombudsman Giurì Bancario (nel caso di servizi di investimento).
UFFICIO RECLAMI BCC DI RIANO
Recapiti ai quali indirizzare i reclami:
Per posta ordinaria:
Banca di Credito Cooperativo di Riano s.c.
c.a. Ufficio Reclami
Via Dante Alighieri, 25
00060 Riano (Roma)
Per posta informatica
e-mail : reclami@riano.bcc.it
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento). Non possono essere sottoposte all’ABF operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007, né se l’importo richiesto è superiore a 100.000 euro.
È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L'ABF decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il ricorso all'Arbitro può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo (vedi sopra) e purchè non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.
Per maggiori informazioni e dettagli sull’Arbitro Bancario Finanziario, è disponibile il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, all’interno del quale sono reperibili:
- le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sui sistemi stragiudiziali delle controversie;
- le Guide informative sull'ABF;
- il modulo per il ricorso all’ABF e le relative istruzioni per la compilazione.
Tali documenti sono disponibili anche di seguito e presso il punto trasparenza presente in ogni agenzia della Banca di Riano.
OMBUDSMAN – GIURì BANCARIO
L’Ombudsman Giurì Bancario è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie – ADR, che tratta i reclami della clientela delle banche e degli intermediari finanziari relativi a rapporti aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento.
Il ricorso all'Ombudsman Giurì Bancario può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo (vedi sopra) e purchè non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario
Per maggiori informazioni e dettagli sull’Ombudsman Giurì Bancario, è disponibile il sito internet www.conciliatorebancario.it, all’interno del quale sono reperibili:
- il Regolamento dell'Ufficio Reclami e Ombudsman Giurì bancario;
- il Regolamento dei Bonifici Transfrontalieri;
- la lettera tipo per il ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, da inviare all’indirizzo Ombudsman Giurì Bancario, Via delle Botteghe Oscure nr 54 - 00186 – Roma.
Tali documenti sono disponibili anche di seguito e presso il punto trasparenza presente in ogni agenzia della Banca di Riano.




















Iniziative a favore di famiglie e imprese.






